Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2019
Per un periodo transitorio di 5 anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la denominazione «Havarti» può continuare a essere utilizzata dagli operatori stabiliti in Germania e in Spagna che hanno iniziato la commercializzazione di un formaggio recante la denominazione «Havarti» prima del 5 ottobre 2010.
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