Art. 46
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata
In vigore dal 30 set 2019
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata
1. I punti di contatto della rete Traces mantengono un archivio pubblico in Internet contenente un modello compilabile di tutti i documenti che possono essere rilasciati nel Traces o nel sistema nazionale dello Stato membro in conformità al presente regolamento.
2. Se il sistema nazionale di uno Stato membro, il Traces o una delle loro funzioni non è disponibile per più di un’ora, i loro utenti possono usare un modello cartaceo o elettronico compilabile di cui al paragrafo 1 per registrare e scambiare informazioni.
3. Non appena i sistemi o le funzioni di cui al paragrafo 2 sono nuovamente disponibili, i loro utenti utilizzano le informazioni registrate conformemente al paragrafo 2 al fine di elaborare per via elettronica i documenti richiesti a norma del presente regolamento.
4. Se il Traces, il sistema nazionale di uno Stato membro o una delle loro funzioni non sono disponibili, gli Stati membri possono temporaneamente elaborare e scambiare per via elettronica tutti i documenti necessari nel sistema disponibile e gli obblighi relativi alle funzioni del Traces non si applicano. La Commissione e i proprietari dei sistemi nazionali effettuano in un’unica volta uno scambio ad hoc di tali documenti non appena la disponibilità è stata ripristinata.
5. I documenti elaborati in conformità ai paragrafi 2 e 4 recano la dicitura «elaborati in una situazione di emergenza».
6. La Commissione informa gli utenti, attraverso il Traces, con un anticipo di due settimane in merito a ogni indisponibilità programmata, alla relativa durata e al motivo di tale indisponibilità.
Storico versioni
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