Art. 45 · Elenco degli stabilimenti

Art. 45

Elenco degli stabilimenti

In vigore dal 30 set 2019
Elenco degli stabilimenti 1.   Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces i seguenti elenchi di stabilimenti: a) stabilimenti del settore alimentare che il rispettivo Stato membro ha riconosciuto in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004; b) stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che il rispettivo Stato membro ha riconosciuto o registrato in conformità all’ del regolamento (CE) n. 1069/2009. 2.   Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 inserisce nel Traces le informazioni relative a ciascuno stabilimento indicato in tale paragrafo ricorrendo alle specifiche tecniche relative al formato degli elenchi di stabilimenti fornite dalla Commissione. 3.   La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a disposizione del pubblico degli elenchi di cui al paragrafo 1 mediante la sua pagina Internet o attraverso il Traces.
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