Art. 45
Elenco degli stabilimenti
In vigore dal 30 set 2019
Elenco degli stabilimenti
1. Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces i seguenti elenchi di stabilimenti:
a)
stabilimenti del settore alimentare che il rispettivo Stato membro ha riconosciuto in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004;
b)
stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che il rispettivo Stato membro ha riconosciuto o registrato in conformità all’ del regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 inserisce nel Traces le informazioni relative a ciascuno stabilimento indicato in tale paragrafo ricorrendo alle specifiche tecniche relative al formato degli elenchi di stabilimenti fornite dalla Commissione.
3. La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a disposizione del pubblico degli elenchi di cui al paragrafo 1 mediante la sua pagina Internet o attraverso il Traces.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1715:oj#art-45