Art. 42
Periodi di conservazione dei certificati e dei DSCE elettronici e dei dati personali ivi contenuti
In vigore dal 30 set 2019
Periodi di conservazione dei certificati e dei DSCE elettronici e dei dati personali ivi contenuti
1.
Ai fini del mantenimento dell’integrità dei certificati e dei DSCE rilasciati a norma, rispettivamente, dell’ e dell’, i dati pertinenti riguardanti le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali e gli scambi elettronici sono conservati dal Traces e dai sistemi nazionali degli Stati membri per almeno tre anni.
2.
I dati personali provenienti dai certificati e dai DSCE di cui al paragrafo 1 sono conservati dal Traces e dai sistemi nazionali degli Stati membri per un periodo non superiore a dieci anni.
3.
I dati personali provenienti dalle notifiche di intercettazione EUROPHYT di cui all’, paragrafo 2, sono conservati dal Traces per un periodo non superiore a dieci anni.
Storico versioni
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