Art. 35 · Rete Traces

Art. 35

Rete Traces

In vigore dal 30 set 2019
Rete Traces 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, ciascun membro della rete Traces designa uno o più punti di contatto per le funzioni previste all’articolo 132, lettera d), e all’articolo 133 del regolamento (UE) 2017/625 o in altre normative dell’Unione relative al Traces. 2.   I punti di contatto designati per la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT sono considerati anche punti di contatto per tale funzione nel Traces.
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