Art. 32
Trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai
In vigore dal 30 set 2019
Trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai
1. I punti di contatto della rete EUROPHYT trasmettono nell’EUROPHYT una notifica di focolaio contenente almeno le informazioni indicate nell’allegato I, punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 e 8, del presente regolamento entro otto giorni lavorativi dalla data della conferma ufficiale, da parte dell’organismo ufficiale competente, della presenza dell’organismo nocivo di cui all’, primo comma, lettere a) e b), all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Se la presenza di un organismo nocivo è ufficialmente confermata a norma del paragrafo 1, la notifica contiene anche le informazioni di cui all’allegato I, punto 5.6.
3. I punti di contatto della rete trasmettono nell’EUROPHYT una notifica contenente le informazioni indicate nell’allegato I, punti 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, da 5.3 a 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, da 7.1 a 7.6, 9 e 10, entro trenta giorni dalla data pertinente di cui al paragrafo 1.
4. I punti di contatto della rete EUROPHYT aggiornano le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 non appena abbiano verificato le nuove informazioni pertinenti a loro disposizione o l’autorità competente abbia adottato nuove misure.
Storico versioni
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