Art. 29
Rete ADIS
In vigore dal 30 set 2019
Rete ADIS
1. Ciascun membro della rete ADIS può designare più di un punto di contatto per la trasmissione nell’ADIS delle:
a)
notifiche di focolaio a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/429;
b)
comunicazioni previste all’ del regolamento (UE) 2016/429.
2. Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro ai fini della notifica e della comunicazione di cui agli del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
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