Art. 29 · Rete ADIS

Art. 29

Rete ADIS

In vigore dal 30 set 2019
Rete ADIS 1.   Ciascun membro della rete ADIS può designare più di un punto di contatto per la trasmissione nell’ADIS delle: a) notifiche di focolaio a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/429; b) comunicazioni previste all’ del regolamento (UE) 2016/429. 2.   Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro ai fini della notifica e della comunicazione di cui agli del regolamento (UE) 2016/429.
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