Art. 27
Scambio di informazioni con i paesi terzi
In vigore dal 30 set 2019
Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. Se una notifica di allarme, di informazione o di respingimento alla frontiera riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione informa tale paese terzo senza ritardi ingiustificati.
2. Se una notifica di non conformità o di frode alimentare riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all’iRASFF o al Traces, la Commissione può informare tale paese terzo.
Storico versioni
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