Art. 19
Notifiche di notizie
In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di notizie
1. I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione possono trasmettere notifiche di notizie al punto di contatto della Commissione.
2. Le notifiche di notizie comprendono tutte le informazioni richieste dall’, paragrafo 1, ove disponibili.
3. Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di notizie e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati al ricevimento delle stesse.
Storico versioni
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