Art. 18
Notifiche di informazione
In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di informazione
1. I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di informazione al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati.
2. Le notifiche di informazione comprendono tutte le informazioni disponibili richieste all’, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.
3. Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di informazione e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati al ricevimento delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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