Art. 14
Doveri dei membri della rete di allarme e collaborazione
In vigore dal 30 set 2019
Doveri dei membri della rete di allarme e collaborazione
1. I membri della rete di allarme e collaborazione garantiscono il funzionamento efficiente delle loro reti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.
2. Ciascun punto di contatto designato della rete di allarme e collaborazione comunica al punto di contatto della Commissione informazioni dettagliate sulle persone che lo gestiscono e i rispettivi recapiti. Tali informazioni sono inviate utilizzando il modello informativo dei punti di contatto fornito dalla Commissione.
3. I punti di contatto della rete RASFF assicurano la disponibilità di un funzionario di turno per le comunicazioni d’emergenza 24 ore al giorno 7 giorni su 7.
Storico versioni
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