Art. 13 · Punto di contatto unico

Art. 13

Punto di contatto unico

In vigore dal 30 set 2019
Punto di contatto unico 1.   Il punto di contatto unico in ciascuno Stato membro ha le seguenti responsabilità: a) predisporre modalità efficaci per lo scambio agevole di informazioni pertinenti con tutte le autorità competenti nel territorio soggetto alla propria giurisdizione, al fine di consentire la trasmissione immediata di notifiche, richieste o risposte alle autorità competenti affinché attuino l’intervento opportuno, e provvedere alla corretta archiviazione delle notifiche, delle richieste o delle risposte; b) definire i propri ruoli e le proprie responsabilità e quelli delle autorità competenti nel territorio soggetto alla propria giurisdizione relativamente alla redazione e alla trasmissione di notifiche, richieste e risposte come pure alla valutazione e alla diffusione di notifiche, richieste e risposte ricevute da altri membri della rete di allarme e collaborazione. 2.   Gli Stati membri possono includere il loro punto di contatto della rete sulle frodi alimentari nel rispettivo punto di contatto unico. 3.   La comunicazione nell’ambito della rete RASFF avviene tramite il punto di contatto unico.
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