Art. 11 · Titolari del trattamento dei dati e contitolarità del trattamento

Art. 11

Titolari del trattamento dei dati e contitolarità del trattamento

In vigore dal 30 set 2019
Titolari del trattamento dei dati e contitolarità del trattamento 1.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri sono contitolari delle operazioni di trattamento dei dati in ciascuno degli elementi. 2.   La Commissione ha le seguenti responsabilità: a) determinare e attuare i dispositivi tecnici per consentire agli interessati di esercitare i loro diritti e garantire che tali diritti siano esercitati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725; b) garantire la sicurezza del trattamento nell’ambito di ciascun elemento, a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1725; c) determinare le categorie del proprio personale e dei fornitori esterni ai quali può essere conferito l’accesso agli elementi; d) notificare e comunicare qualsiasi violazione dei dati personali relativa agli elementi, rispettivamente al Garante europeo della protezione dei dati, a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1725, e all’interessato a norma dell’ di tale regolamento; e) garantire che il proprio personale e i fornitori esterni siano adeguatamente formati per svolgere i loro compiti conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri hanno le seguenti responsabilità: a) garantire che i diritti degli interessati siano esercitati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al presente regolamento; b) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679; c) designare il personale che deve avere accesso a ciascun elemento; d) accertarsi che il personale che accede a ciascun elemento sia adeguatamente formato per svolgere i propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono designare, all’interno dello stesso Stato membro, diversi contitolari del trattamento al fine di adempiere uno o più degli obblighi di cui al paragrafo 3.
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