Art. 6 · Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione

Art. 6

Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione

In vigore dal 9 lug 2019
Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione 1.   A decorrere dalla data del recesso, sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 gli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione nell'ambito degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso e per le quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l'appartenenza del Regno Unito all'Unione al momento del recesso. 2.   Nel 2019 sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 gli interventi per i quali alla data del recesso, mediante un membro del consorzio che è una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito, è soddisfatto il criterio di ammissibilità relativo a un numero minimo di partecipanti provenienti da diversi Stati membri in un consorzio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, e non sia entrata in vigore una decisione di cui all', paragrafo 2. 3.   La mancata soddisfazione della condizione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), o una decisione della Commissione di cui all', paragrafo 2, riguardante il mancato rispetto delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), sono presi in considerazione dall'ordinatore competente ai fini della valutazione di una possibile grave carenza nell'ottemperare ai principali obblighi nell'esecuzione dell'impegno giuridico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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