Art. 79 · Compiti specifici delle autorità centrali richieste

Art. 79

Compiti specifici delle autorità centrali richieste

In vigore dal 25 giu 2019
Compiti specifici delle autorità centrali richieste Le autorità centrali richieste provvedono, direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti: a) prestare assistenza, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, nella localizzazione del minore quando risulta che questi si potrebbe trovare nel territorio dello Stato membro richiesto e tale informazione è necessaria per soddisfare una domanda o una richiesta ai sensi del presente regolamento; b) a raccogliere e scambiare informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’; c) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul territorio dell’autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello stato; d) a facilitare la comunicazione tra le autorità giurisdizionali, le autorità competenti e altri enti coinvolti, in particolare ai fini dell’applicazione dell’; e) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, se del caso, in particolare ai fini dell’applicazione degli ; f) a fornire informazioni e sostegno utili all’applicazione dell’ da parte delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti; e g) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-79