Art. 61 · Contestazione o impugnazione

Art. 61

Contestazione o impugnazione

In vigore dal 25 giu 2019
Contestazione o impugnazione 1.   Ciascuna delle parti può contestare o impugnare una decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione. 2.   La contestazione o impugnazione è proposta davanti all’autorità o all’autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro dell’esecuzione alla Commissione, conformemente all’, come l’autorità on l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.
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