Art. 37 · Rettifica del certificato

Art. 37

Rettifica del certificato

In vigore dal 25 giu 2019
Rettifica del certificato 1.   L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’ rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d’ufficio, se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione da eseguire e il certificato. 2.   Alla procedura di rettifica del certificato si applica il diritto dello Stato membro di origine.
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