Art. 45 · Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

Art. 45

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

In vigore dal 21 giu 2019
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
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