Art. 5 · Valori di riferimento per la conservazione

Art. 5

Valori di riferimento per la conservazione

In vigore dal 20 giu 2019
Valori di riferimento per la conservazione Ai fini dell' sono richiesti, in particolare allo CSTEP o ad un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, i seguenti valori di riferimento per la conservazione sulla base del piano: a) valori precauzionali di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (BPA); e b) valori limite di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (BLIM).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1022:oj#art-5