Art. 22 · Disposizione transitoria in attesa dell'istituzione di centri regionali di coordinamento

Art. 22

Disposizione transitoria in attesa dell'istituzione di centri regionali di coordinamento

In vigore dal 5 giu 2019
Disposizione transitoria in attesa dell'istituzione di centri regionali di coordinamento Fino alla data di istituzione di centri regionali di coordinamento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/943, le regioni fanno riferimento a uno Stato membro o a un gruppo di Stati membri situati nella stessa area sincrona.
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