Art. 23 · Periodo di conservazione dei dati nell'archivio comune di dati di identità

Art. 23

Periodo di conservazione dei dati nell'archivio comune di dati di identità

In vigore dal 20 mag 2019
Periodo di conservazione dei dati nell'archivio comune di dati di identità 1.   I dati di cui all', paragrafi 1, 2 e 4, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati dei regolamenti (UE) 2017/2226, (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240 rispettivamente. 2.   Il fascicolo individuale è conservato nel CIR soltanto per il tempo in cui i corrispondenti dati sono conservati in almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE i cui dati sono contenuti nel CIR. La creazione di un collegamento non incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento.
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