Art. 5 · Obbligo di aggiornare le informazioni

Art. 5

Obbligo di aggiornare le informazioni

In vigore dal 25 apr 2019
Obbligo di aggiornare le informazioni Le imprese iscritte nel registro assicurano che le informazioni fornite da esse stesse o per loro conto a norma del presente regolamento siano aggiornate e forniscono alla Commissione informazioni aggiornate non appena intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
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