Art. 51 · Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza

Art. 51

Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza

In vigore dal 17 apr 2019
Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza I sistemi europei di certificazione della cibersicurezza sono progettati per conseguire, se del caso, almeno i seguenti obiettivi di sicurezza: a) proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti trattati dall’archiviazione, dal trattamento, dall’accesso o dalla divulgazione accidentali o non autorizzati durante l’intero ciclo di vita del prodotto TIC, del servizio TIC o del processo TIC; b) proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti trattati dalla distruzione, dalla perdita o dall’alterazione accidentali o non autorizzate, oppure dalla mancanza di disponibilità durante l’intero ciclo di vita del prodotto TIC, del servizio TIC o del processo TIC; c) le persone, i programmi o le macchine autorizzati devono poter accedere esclusivamente ai dati, ai servizi o alle funzioni per i quali dispongono dei diritti di accesso; d) individuare e documentare le dipendenze e vulnerabilità note; e) registrare a quali dati, servizi o funzioni è stato effettuato l’accesso e quali sono stati utilizzati o altrimenti trattati, in quale momento e da chi; f) fare in modo che si possa verificare quali sono i dati, i servizi o le funzioni a cui è stato effettuato l’accesso, che sono stati utilizzati o altrimenti trattati, in quale momento e da chi; g) verificare che i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC non contengano vulnerabilità note; h) ripristinare la disponibilità e l’accesso ai dati, ai servizi e alle funzioni in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico; i) i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC devono essere sicuri fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; j) il software e l’hardware dei prodotti TIC, dei servizi TIC e dei processi TIC devono essere aggiornati, non contenere vulnerabilità pubblicamente note e devono disporre di meccanismi per effettuare aggiornamenti protetti.
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