Art. 8 · Designazione del registro

Art. 8

Designazione del registro

In vigore dal 19 mar 2019
Designazione del registro 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro. 2.   La Commissione stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 3.   La Commissione designa un soggetto come registro a seguito del completamento della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   La Commissione stipula un contratto con il registro designato. Tale contratto specifica le regole, le politiche e le procedure per la prestazione dei servizi da parte del registro e le condizioni secondo cui la Commissione è tenuta a supervisionare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. Il contratto è limitato nel tempo ed è rinnovabile una volta senza che sia necessario organizzare una nuova procedura di selezione. Il contratto riflette gli obblighi del registro e include i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base agli . 5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, se esistono motivi imperativi di urgenza la Commissione può designare il registro mediante atti di esecuzione applicabili immediatamente, in conformità alla procedura di cui all', paragrafo 3.
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