Art. 5 · Lingue, diritto applicabile e giurisdizione competente

Art. 5

Lingue, diritto applicabile e giurisdizione competente

In vigore dal 19 mar 2019
Lingue, diritto applicabile e giurisdizione competente 1.   La registrazione dei nomi di dominio è effettuata utilizzando tutti i caratteri delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, in conformità delle norme internazionali disponibili, come consentito dai pertinenti protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati. 2.   Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o i diritti e gli obblighi riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione derivanti da strumenti internazionali, né i contratti tra il registro e i registrar né i contratti tra i registrar e i registranti dei nomi di dominio designano, come diritto applicabile, un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri, né designano, come organismo di risoluzione delle controversie, un tribunale, una corte arbitrale o un altro organismo con sede al di fuori dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:517:oj#art-5