Art. 19 · Disposizioni transitorie

Art. 19

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 mar 2019
Disposizioni transitorie 1.   I titolari dei nomi di dominio registrati a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 mantengono i loro diritti relativamente ai nomi di dominio esistenti registrati. 2.   Entro il 12 ottobre 2021 la Commissione adotta le misure necessarie a designare il registro e a stipulare un contratto con lo stesso a norma del presente regolamento. Il contratto produce effetti a decorrere dal 13 ottobre 2022. 3.   Il contratto stipulato tra la Commissione e il registro a norma dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 733/2002 continua a produrre effetti fino al 12 ottobre 2022.
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