Art. 10 · Obblighi del registro

Art. 10

Obblighi del registro

In vigore dal 19 mar 2019
Obblighi del registro Il registro è tenuto a: a) promuovere il TLD .eu in tutta l'Unione e nei paesi terzi; b) rispettare le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e il contratto di cui all', paragrafo 4, e in particolare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati; c) organizzare, amministrare e gestire il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico generale e garantire in tutti gli aspetti dell'amministrazione e della gestione del TLD .eu qualità elevata, trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori; d) stipulare un apposito contratto che preveda la delega del codice del TLD .eu, previo accordo della Commissione; e) eseguire la registrazione dei nomi di dominio nel TLD .eu qualora richiesto da qualsiasi soggetto idoneo di cui all'; f) garantire, lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale e fatte salve le opportune garanzie procedurali per i soggetti interessati, che i registrar e i registranti possano risolvere qualsiasi controversia contrattuale con il registro mediante l'ADR; g) garantire la disponibilità e l'integrità delle banche dati dei nomi di dominio; h) stipulare, a proprie spese e con l'accordo della Commissione, un contratto con un amministratore fiduciario o un altro agente depositario di accertata reputazione con sede nel territorio dell'Unione che designa la Commissione quale beneficiaria del contratto di deposito e inviare quotidianamente al rispettivo amministratore fiduciario o agente depositario una copia elettronica aggiornata del contenuto della banca dati del TLD .eu; i) redigere gli elenchi di cui all', paragrafo 3; j) promuovere gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di Internet, tra l'altro partecipando a consessi internazionali; k) pubblicare in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base all'; l) sottoporsi a proprie spese a una verifica da parte di un organismo indipendente almeno ogni due anni, al fine di certificare la conformità al presente regolamento, e inviare i risultati di tali verifiche alla Commissione; m) partecipare, su richiesta della Commissione, ai lavori del Gruppo consultivo multipartecipativo .eu e cooperare con la Commissione per migliorare il funzionamento e la gestione del TLD .eu.
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