Art. 70 · Controlli ufficiali sui prodotti della pesca

Art. 70

Controlli ufficiali sui prodotti della pesca

In vigore dal 15 mar 2019
Controlli ufficiali sui prodotti della pesca I controlli ufficiali sui prodotti della pesca comprendono come minimo le modalità pratiche stabilite nell'allegato VI per quanto riguarda: a) gli esami organolettici; b) gli indicatori di freschezza; c) l'istamina; d) i residui e i contaminanti; e) i controlli microbiologici; f) i parassiti; g) i prodotti della pesca velenosi.
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