Art. 26
Informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive
In vigore dal 14 mar 2019
Informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive
1. Le informazioni indicate come di «categoria A» negli allegati da 14 a 19 e nell’allegato 27 sono incluse nel prospetto di base.
2. Le informazioni indicate come di «categoria B» negli allegati da 14 a 19 e nell’allegato 27 sono incluse nel prospetto di base, ad eccezione dei dettagli di tali informazioni che non sono noti al momento dell’approvazione del prospetto di base. Tali dettagli sono inclusi nelle condizioni definitive.
3. Le informazioni indicate come di «categoria C» negli allegati da 14 a 19 e nell’allegato 27 sono incluse nelle condizioni definitive, a meno che siano note al momento dell’approvazione del prospetto di base, nel qual caso possono invece essere inserite nel medesimo prospetto di base.
4. Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, le condizioni definitive possono contenere soltanto le informazioni di cui all’allegato 28 del presente regolamento. Il modulo delle condizioni definitive di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 indica quali tra le informazioni di cui all’allegato 28 del presente regolamento devono essere determinate nelle condizioni definitive.
5. Le condizioni definitive non sono in contraddizione con le informazioni contenute nel prospetto di base.
Storico versioni
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