Art. 50 · Stati finanziari

Art. 50

Stati finanziari

In vigore dal 13 mar 2019
Stati finanziari 1.   Gli stati finanziari sono presentati in euro in conformità alle norme contabili di cui all' del presente regolamento e comprendono: a) lo stato patrimoniale, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente; b) il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente; c) la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria; d) la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati. 2.   Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera da garantirne la pertinenza, l'affidabilità, la confrontabilità e la comprensibilità. 3.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all' del presente regolamento e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'organismo di PPP. Le note contengono almeno le seguenti informazioni: a) i principi, le norme e i metodi contabili; b) le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti. 4.   Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e corretto dei conti.
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