Art. 10 · Amministrazione dei conti

Art. 10

Amministrazione dei conti

In vigore dal 12 mar 2019
Amministrazione dei conti 1.   Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell'amministrazione per conto dello Stato membro o dell'Unione. 2.   L'amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell'allegato I. 3.   L'amministratore del conto, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, apre, sospende l'accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono la sua autorizzazione, avvia le operazioni su richiesta del rappresentante o del titolare del conto a norma dell', paragrafi 6 e 7 e avvia le operazioni su ordine dell'autorità competente o dell'autorità di contrasto. 4.   L'amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell'allegato II. 5.   I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono detenute sono considerate situate nel territorio dello stesso.
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