Art. 20 · Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione

Art. 20

Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione

In vigore dal 26 feb 2019
Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione 1.   La Commissione provvede a che le quote destinate al fondo per l'innovazione siano vendute all'asta secondo i principi e le modalità di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e gestisce le entrate del fondo per l'innovazione in conformità con gli obiettivi della medesima direttiva. 2.   La Commissione provvede a che le entrate di cui al paragrafo 1 siano trasferite tempestivamente all'organo esecutivo per il finanziamento dei costi delle attività di attuazione e per l'erogazione ai progetti selezionati. 3.   La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Ai fini della delega la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione delle entrate del fondo per l'innovazione da parte della BEI. 4.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l'innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE fino a che tutte le entrate sono spese per obiettivi del fondo per l'innovazione. I nuovi progetti sono selezionati tramite nuovi inviti a presentare proposte a norma dell' o sono finanziati a norma dell' o 15.
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