Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 feb 2019
L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così rettificato: «c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il FEASR;».
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