Art. 1 · «Gestione e controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Art. 1

«Gestione e controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

In vigore dal 12 feb 2019
Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così modificato: 1) l'articolo 6 è così modificato: a) il sottotitolo è sostituito dal seguente: «[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; b) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il trattamento preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/2017, richiamato all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia proporzionato ai rischi assunti da tali investitori e limitato al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali.»; 2) l'articolo 7 è così modificato: a) il sottotitolo è sostituito dal seguente: «[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punto iii), all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) e all'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI e un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un intermediario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale intermediario finanziario.»; d) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Fatto salvo il paragrafo 3, se l'organismo che attua uno strumento finanziario a norma dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la BEI o un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano.»; 3) all'articolo 8, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; 4) l'articolo 9 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Gestione e controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; b) il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione garantisce che:»; ii) la lettera e) è così modificata: aa) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43, 43 bis e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;»; ab) il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 43 bis, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;»; c) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).»;" d) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; 5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento [Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013] Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.»; 6) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è fornito a condizioni di parità con tali investitori, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati.»; 7) all'articolo 19, il paragrafo 6 è soppresso; 8) all'articolo 20, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; 9) all'articolo 21, il sottotitolo è sostituito dal seguente: «[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; 10) all'articolo 25, il paragrafo 1 è così modificato: a) il primo comma è così modificato: i) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;»; ii) è inserita la seguente lettera d bis): «d bis) per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente di verificare il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento e la riconciliazione dei dati sottostanti riguardanti le condizioni per il rimborso della spesa;»; iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 68 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente di comprovare e verificare i costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.»; 11) l'articolo 27 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma è aggiunto la seguente lettera d): «d) i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi siano affidabili.»; ii) è inserito il seguente secondo comma: «Solo i seguenti aspetti di cui alla lettera a) si applicano alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013: che l'operazione sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relativamente alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere.»; b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli audit delle operazioni verificano che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.»; 12) l'articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento, oppure mantenere gli elementi nella popolazione da sottoporre a campionamento e sostituirli se selezionati. La decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale.»; b) al paragrafo 9, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «In funzione però delle caratteristiche dell'unità di campionamento, l'autorità di audit può decidere di ricorrere al sottocampionamento. La metodologia per la selezione delle unità di sottocampionamento si attiene ai principi che consentono la proiezione a livello dell'unità di campionamento.»; 13) l'allegato III è così modificato: a) il campo di dati 2 è sostituito dal seguente: «Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato o una persona fisica»; b) il campo di dati 46 è sostituito dal seguente: «Importo delle spese ammissibili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»; c) il campo di dati 80 è sostituito dal seguente: «Importo complessivo delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate per l'esecuzione dell'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»; d) il campo di dati 87 è sostituito dal seguente: «Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto entro tre anni dal pagamento dell'anticipo da spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell', punto 10, lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto»; e) il campo di dati 88 è sostituito dal seguente: «Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell', punto 10, lettera a), all'organismo che riceve l'aiuto, come anticipo incluso in una domanda di pagamento che non sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario e per il quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:886:oj#art-1