Art. 34 · Sistema di tariffazione semplificata

Art. 34

Sistema di tariffazione semplificata

In vigore dal 11 feb 2019
Sistema di tariffazione semplificata 1.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di istituire e applicare un sistema di tariffazione semplificata per la durata di un intero periodo di riferimento in relazione a: a) una o più zone tariffarie di rotta o una o più zone tariffarie presso i terminali; b) uno o più fornitori di servizi di navigazione aerea che prestano servizi nella zona tariffaria o nelle zone tariffarie di cui alla lettera a). 2.   Gli Stati membri possono decidere di istituire e applicare un sistema di tariffazione semplificata di cui al paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) una decisione della Commissione adottata a norma dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 4, conferma che gli obiettivi prestazionali fissati dagli Stati membri nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni di cui all' sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione; b) gli obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, la capacità e l'ambiente sono stati conseguiti nei tre anni precedenti l'adozione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni di cui all'; c) il piano di miglioramento delle prestazioni comprende un sistema di incentivi per gli obiettivi di capacità, come previsto all'; d) i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo interessati sono stati consultati in merito alla decisione prevista e gli utenti dello spazio aereo che rappresentano almeno il 65 % dei voli IFR effettuati nello spazio aereo in cui lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono responsabili della fornitura di servizi di navigazione aerea approvano la decisione prevista. 3.   Qualora gli Stati membri decidano di istituire e applicare un sistema di tariffazione semplificata a norma del paragrafo 2, essi non applicano: a) il dispositivo di ripartizione del rischio di traffico di cui all', paragrafo 2 e all'. Senza l'applicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di traffico, tale rischio è interamente a carico del fornitore di servizi di navigazione aerea; b) le disposizioni dell', paragrafi da 4 a 6, relative al dispositivo di ripartizione del rischio di costo; c) i saldi attivi o passivi dovuti a recuperi derivanti dalla modulazione delle tariffe di navigazione aerea a norma dell'. Qualsiasi riporto dagli esercizi precedenti il periodo di riferimento cui si applica il sistema di tariffazione semplificata continua ad essere preso in considerazione ai fini del calcolo dei tassi unitari. 4.   Gli Stati membri che decidono di istituire e applicare un sistema di tariffazione semplificata a norma del paragrafo 2 specificano e motivano la loro decisione nel piano di miglioramento delle prestazioni, in conformità dell'allegato II, punto 1.7.
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