Art. 30 · Trasparenza dei tassi unitari

Art. 30

Trasparenza dei tassi unitari

In vigore dal 11 feb 2019
Trasparenza dei tassi unitari 1.   Entro il 1o agosto di ogni anno e in modo coordinato, gli Stati membri consultano i fornitori di servizi di navigazione aerea, i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, qualora opportuno, i gestori e i coordinatori aeroportuali in merito ad elementi essenziali relativi all'attuazione del presente regolamento, come stabilito all'allegato XII, punto 2. Tale consultazione può essere effettuata unitamente alla consultazione di cui all', paragrafo 3. Gli Stati membri trasmettono le tabelle di rendicontazione e le informazioni richieste nell'allegato IX alle parti consultate almeno tre settimane prima della consultazione. 2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, alla Commissione lo stesso giorno in cui sono state fornite alle parti consultate. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati della consultazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:317:oj#art-30