Art. 33 · Divieto di pesca delle Mobulidae

Art. 33

Divieto di pesca delle Mobulidae

In vigore dal 30 gen 2019
Divieto di pesca delle Mobulidae Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
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