Art. 17 · Disposizioni generali

Art. 17

Disposizioni generali

In vigore dal 16 gen 2019
Disposizioni generali 1.   Al personale del Cedefop si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.
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