Art. 7 · Divieto di formazioni

Art. 7

Divieto di formazioni

In vigore dal 16 gen 2019
Divieto di formazioni È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.
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