Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 18 dic 2018
Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce le procedure per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, allo scopo di garantire che tale valutazione sia effettuata entro un periodo di tempo ragionevole e sulla base di una richiesta di importazione accompagnata da un fascicolo tecnico completo e soggetto a una specifica procedura.
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