Art. 1
In vigore dal 12 dic 2018
Il regolamento (UE) 516/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 18 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale
»;
b)
al paragrafo 1, i termini «beneficiario di protezione internazionale» sono sostituiti dai termini «richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014 e, in seguito, con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il trasferimento di tali importi ad altre azioni previste dal programma nazionale è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del pertinente programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpegno o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale.
Per quanto riguarda gli importi derivanti dalle misure provvisorie istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 (*1) e (UE) 2015/1601 del Consiglio (*2), al fine di rafforzare la solidarietà e in conformità dell'articolo 80 TFUE, gli Stati membri assegnano almeno il 20 % di tali importi ad azioni previste dai programmi nazionali per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, per il reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per quanto concerne le misure preparatorie per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale dopo il loro arrivo nell'Unione, anche via mare, o per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale. Tali misure non comprendono le misure relative al trattenimento. Qualora uno Stato membro reimpegni o trasferisca le risorse al di sotto di tale percentuale minima, non è possibile trasferire la differenza tra l'importo reimpegnato o trasferito e la percentuale minima ad altre azioni previste a norma del programma nazionale.
(*1) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146)."
(*2) Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).»;"
d)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.
3 ter. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, il termine per il disimpegno degli importi di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo è prorogato di sei mesi.
3 quater. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente articolo.»;
e)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale e di beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e in materia di reinsediamento e altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario apportato dalla somma forfettaria.»;
2)
nel titolo e nella formulazione introduttiva dell'articolo 25, i termini «beneficiari di protezione internazionale» sono sostituiti dai termini «richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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