Art. 146 · Modifiche dell’allegato II

Art. 146

Modifiche dell’allegato II

In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche dell’allegato II 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’, paragrafo 2, per la modifica dell’allegato II al fine di adeguare i requisiti riguardanti la documentazione tecnica sulla qualità, sulla sicurezza e sull’efficacia dei medicinali veterinari al progresso tecnico e scientifico. 2.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’, paragrafo 3, per la modifica dell’allegato II al fine di conseguire un sufficiente livello di dettaglio per garantire la certezza giuridica e l’armonizzazione come pure eventuali necessari aggiornamenti, evitando al contempo un’inutile discontinuità rispetto all’attuale allegato II, anche per quanto riguarda l’introduzione di requisiti specifici per i medicinali veterinari per terapie innovative. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene debitamente conto delle considerazioni in materia di sanità animale nonché salute pubblica e ambiente.
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