Art. 19 · Campagne d'informazione sul SIS

Art. 19

Campagne d'informazione sul SIS

In vigore dal 28 nov 2018
Campagne d'informazione sul SIS All'inizio dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione, in collaborazione con le autorità di controllo e con il Garante europeo della protezione dei dati, svolge una campagna per informare il pubblico sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. La Commissione ripete siffatte campagne a intervalli regolari in collaborazione con le autorità di controllo e con il Garante europeo della protezione dei dati. La Commissione mantiene un sito web a disposizione del pubblico attraverso cui fornire tutte le informazioni pertinenti relative al SIS. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini e residenti sul SIS in generale.
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