Art. 15 · Trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai fini del rimpatrio

Art. 15

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai fini del rimpatrio

In vigore dal 28 nov 2018
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai fini del rimpatrio 1.   In deroga all'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1861, i dati di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), q), r), s), t), u), v) e w) del presente regolamento e le relative informazioni supplementari possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo con l'accordo dello Stato membro. 2.   Il trasferimento dei dati verso un paese terzo è effettuato in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, degli accordi di riammissione, e del diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati. 3.   I trasferimenti di dati verso un paese terzo sono effettuati solo quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i dati sono trasferiti o messi a disposizione solo ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, allo stesso, di un documento di identificazione o di viaggio, in vista del rimpatrio; b) il cittadino di paese terzo interessato è informato del fatto che i suoi dati personali e le informazioni supplementari possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo. 4.   I trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente articolo non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il non-respingimento, e il divieto di rivelare o ottenere informazioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24). 5.   I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate a norma del presente regolamento non sono messi a disposizione di un paese terzo qualora l'esecuzione della decisione di rimpatrio sia stata sospesa o rinviata, anche a seguito della presentazione di un ricorso basato sul fatto che tale rimpatrio avrebbe costituito una violazione del principio di non-respingimento. 6.   L'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente regolamento, in particolare l'uso, la proporzionalità e la necessità di trasferimenti basati sull'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, è sottoposta alla sorveglianza delle autorità di controllo indipendenti di cui all'articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento.
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