Art. 97 · Clausola di riesame

Art. 97

Clausola di riesame

In vigore dal 23 ott 2018
Clausola di riesame Non oltre il 30 aprile 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di proposte legislative adeguate.
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