Art. 81 · Limitazioni del diritto di accesso

Art. 81

Limitazioni del diritto di accesso

In vigore dal 23 ott 2018
Limitazioni del diritto di accesso 1.   Il titolare del trattamento può limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell’interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi della persona fisica interessata, al fine di: a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; b) non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali; c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri; d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri; e) proteggere i diritti e le libertà di altri, inclusi le vittime e i testimoni. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento informa l’interessato, senza indebito ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Detta comunicazione può essere omessa qualora il suo rilascio rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1. Il titolare del trattamento informa l’interessato della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
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