Art. 78 · Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato

Art. 78

Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato

In vigore dal 23 ott 2018
Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato 1.   Il titolare del trattamento adotta misure ragionevoli per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui all’ ed effettua le comunicazioni con riferimento agli articoli da 80 a 84 e 92 relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta. 2.   Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 79 a 84. 3.   Senza indebito ritardo e in ogni caso al più tardi entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa quest’ultimo per iscritto in merito al seguito dato alla sua richiesta. 4.   Il titolare del trattamento dispone che le informazioni fornite ai sensi dell’ ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli articoli da 80 a 84 e 92 siano gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. 5.   Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli o 82, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.
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