Art. 68 · Reclami del personale dell’Unione

Art. 68

Reclami del personale dell’Unione

In vigore dal 23 ott 2018
Reclami del personale dell’Unione Qualsiasi persona alle dipendenze di un’istituzione o di un organo dell’Unione può proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati anche senza seguire la via gerarchica per un’asserita violazione delle norme del presente regolamento. Nessun pregiudizio può derivare ad alcuno per il fatto di aver presentato al Garante europeo della protezione dei dati un reclamo relativo a un’asserita violazione.
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