Art. 40
Consultazione preventiva
In vigore dal 23 ott 2018
Consultazione preventiva
1. Prima di procedere al trattamento, il titolare del trattamento consulta il Garante europeo della protezione dei dati se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’ risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in considerazione delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione. Il titolare del trattamento chiede il parere del responsabile della protezione dei dati sulla necessità di una consultazione preventiva.
2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il Garante europeo della protezione dei dati fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all’. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il Garante europeo della protezione dei dati informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all’ottenimento da parte del Garante europeo della protezione dei dati delle informazioni richieste ai fini della consultazione.
3. Al momento di consultare il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica al Garante europeo della protezione dei dati:
a)
ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento;
b)
le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
c)
le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
d)
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
e)
la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’; e
f)
ogni altra informazione richiesta dal Garante europeo della protezione dei dati.
4. La Commissione può definire, mediante un atto di esecuzione, un elenco dei casi in cui i titolari del trattamento consultano il Garante europeo della protezione dei dati, e ne ottengono l’autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento necessario all’esecuzione, da parte del titolare del trattamento di dati personali, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento di tali dati in relazione alla protezione sociale e alla sanità pubblica.
Storico versioni
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