Art. 36 · Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

Art. 36

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

In vigore dal 23 ott 2018
Riservatezza delle comunicazioni elettroniche Le istituzioni e gli organi dell’Unione garantiscono la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, in particolare proteggendo le proprie reti di comunicazione elettronica.
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